Art. 1.
(Finalità).

      1. In applicazione del principio di precauzione, sancito dall'articolo 174 del Trattato istitutivo della Comunità europea, a salvaguardia della sicurezza e della qualità della produzione agroalimentare e del valore tradizionale e turistico del paesaggio agrario nazionale, la Repubblica tutela le risorse genetiche del proprio territorio e la specificità delle produzioni agricole e zootecniche tipiche, biologiche e a denominazione protetta nei confronti del rischio derivante dalla diffusione incontrollata di organismi geneticamente modificati (OGM) e di loro derivati.
      2. Ai fini indicati al comma 1, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali tutelano prioritariamente, nell'ambito delle rispettive competenze:

          a) la tipicità, la qualità, le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonché le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole e forestali 18 luglio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005, e successive modificazioni, dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), a indicazione geografica tutelata (IGT) e le relative aree di origine;

          b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni;

          c) le zone aventi specifico interesse agrituristico.

 

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